Ecco il “vendicatore” dei clienti contro le banche: si è davvero parlato troppo poco, finora, dell’Arbitro Bancario Finanziario. E invece quest’organo è particolarmente importante per la tutela dei clienti delle banche e di altre istituzioni finanziarie. Perché consente al correntista di avere immediata soddisfazione se l’istituto di credito ha fatto qualcosa che non avrebbe dovuto, causandogli un danno economico. Contrariamente a quel che il nome potrebbe far supporre, infatti, l’Arbitro Bancario Finanziario (Abf) non è un arbitro ma un vero e proprio organo decisorio.

Nulla a che fare con il vecchio Ombudsman bancario che ancora oggi fa capo all’Abi (l’Associazione bancaria italiana). Quest’ultimo, che ancora esiste, interviene solo a far da paciere, a farda conciliatore, laddove possibile, le due parti.

Con l’Abf, invece, che pur esiste dal 2010, è stato fatto un passo avanti: qui l’organo, che è inserito all’interno della Banca d’Italia, molto semplicemente – ma finalmente – decide a favore del cliente o dell’intermediario bancario. Lo dovrebbe fare entro un termine di 100 giorni, ma in realtà attualmente servono più di 200 giorni.

L’accesso all’Abf è oltremodo semplice, essendoci un sito Internet dedicato: www.arbitrofinanziariobancario.it, dove è reperibile un modulo per presentare il ricorso. Come si diceva, non ci sono soltanto le banche ma tutti gli“intermediari, italiani o esteri che operano stabilmente in Italia, iscritti negli albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia”.

Un “percorso guidato” nel sito aiuta i consumatori a capire se il proprio ricorso rientra tra quelli che possono essere esaminati dall’Abf.

Come riporta il sito dell’Abf, “Il cliente ha la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario quando il contrasto sorto con l'intermediario non si è risolto attraverso la fase del reclamo”.

E inoltre: “Prima di presentare un ricorso all'Abf, è dunque necessario presentare un reclamo scritto all'intermediario. L'intermediario deve avere al suo interno un ufficio o una persona responsabili della gestione dei reclami, sempre aggiornati sugli orientamenti e le decisioni dell'Arbitro. L'intermediario deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Se non lo fa o se il cliente non è soddisfatto della risposta, allora è possibile rivolgersi all'Abf”. Questo filtro preliminare è necessario per evitare che semplici misunderstanding

Il cliente può ricorrere all'Abfentro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario.Se sono trascorsi 12 mesi è tenuto a presentare un nuovo reclamo prima di potersi rivolgere

all'Abf.

L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere su tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, quali ad esempio i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:

fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro

senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, per la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

L'Arbitro Bancario Finanziario non può decidere quando la controversia:

– riguarda operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009

-riguarda servizi e attività di investimento quali la compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati

– riguarda beni o servizi diversi da quelli bancari e finanziari, quali il bene concesso in leasing o venduto mediante operazioni di credito al consumo (ad esempio, nel caso del leasing o del prestito per l'acquisto di un bene, l'ABF non decide sui difetti del bene oggetto del contratto)

– è già all'esame dell'autorità giudiziaria

– è già stata sottoposta a sistemi di arbitrato o conciliazione. Il ricorso all'Abf è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione non va a buon fine o se è stata attivata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Sono fortunati, tra i clienti “arrabbiati”, quelli che abitano a Milano, Roma e Napoli: qui infatti deve pervenire il reclamo rispettivamente per: l’area del Nord, l’area del centro (compresa la Sardegna e tutti i soggetti domiciliati all’estero) e l’area del Sud (compresa la Sicilia). Tuttavia queste sedi sono importanti solo per sapere dove si trova il collegio giudicante, ma come abbiamo detto il reclamo può essere presentato anche solo scaricando e inviando il modulo su Internet. Certo, se l’argomento è particolarmente complesso e necessita dell’intervento di un avvocato, sapere dove sono le sedi dei collegi giudicanti può essere utile.

 

Costa solo 20 euro

Prima di presentare il ricorso è necessario versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato:

– con bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'Italia – Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario"-IBAN IT71M0100003205000000000904;

– con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a "Banca d'Italia – Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario";

– in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico con eccezione delle unità specializzate nella vigilanza.

In tutti i casi occorre indicare la causale "Ricorso ABF" e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente cui il ricorso si riferisce.

Copia della ricevuta che attesta il pagamento deve essere inviata insieme al ricorso, che altrimenti sarà irricevibile.

 

Come inviare il ricorso

Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito dell’Abf e presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico.

Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) con una di queste modalità:

  • per posta, fax o per posta elettronica certificata (Pec) alla Segreteria tecnica territorialmente competente o presso una qualunque delle filiali aperte al pubblico
  • a mano presso una qualunque delle filiali aperte al pubblico.
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